Edilizia - richiesta di parere preventivo - parere urbanistico/edilizio

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 14 Marzo 2024

Descrizione

L'avente titolo o altro soggetto, purché autorizzato a ciò dagli aventi titolo, in previsione dell’effettuazione di opere edilizie può presentare istanza di parere preventivo per esporre quesiti specifici in ordine all’applicazione delle norme urbanistiche e edilizie vigenti su casi applicativi concreti o per richiedere le preliminari valutazioni dell’amministrazione comunale negli specifici casi previsti dagli strumenti urbanistici.

Il parere preventivo è reso nei limiti delle informazioni offerte dall’interessato e non vincola la successiva attività istruttoria.

Il parere preventivo si deve limitare alle specifiche casistiche di cui al comma 1 dell'art 22 del Regolamento edilizio e non può rappresentare una valutazione preliminare o complessiva di un progetto o di un intervento, pertanto in difetto di specificità o particolare complessità interpretativa le richieste saranno direttamente archiviate con comunicazione agli interessati.

Modalità di richiesta

La richiesta di parere preventivo deve essere accompagnata da tutti gli elementi necessari a consentire l’espressione del parere. In mancanza saranno interrotti i termini del procedimento per richiedere le dovute integrazioni.

Costi

Con Delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017 sono stati integrati ed aggiornati gli importi dovuti per diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie per le procedure di competenza del Settore. I nuovi importi sono scaricabili qui. Per gli importi relativi a pratiche di edilizia produttiva consultare gli allegati alla delibera o contattare direttamente gli uffici SUAP. Si ricorda che le pratiche di edilizia produttiva presentate tramite il portale del SUE sono soggette al pagamento di entrambe le componenti.

Informazioni

Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo all’intervento edilizio che potrà essere assentito secondo gli ordinari procedimenti di legge.

Avvertenze

La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.)

Nel caso in cui la domanda sia stata firmata in originale cartaceo e successivamente acquisita in formato .pdf, deve essere comunque firmata digitalmente.

Per tutti i procedimenti attivati sul Portale dell'Edilizia, è disponibile il modello di procura.

Normativa di riferimento

Art. 22 del Regolamento Edilizio

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Pratiche Edilizie - Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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