L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere redatto per nuove costruzioni, ristrutturazione di edifici, stipula di atti di compravendita e di locazione.
Dal 1° gennaio 2017, a seguito della l.r. 85/2016, cessa l'obbligo di invio al Comune di copia dell'APE in caso di compravendita o locazione.
L'APE deve essere firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net. Non è prevista modulistica specifica di accompagnamento.
L'APE deve essere rilasciato da un soggetto certificatore in possesso dei requisiti di legge.
Gli APE depositati nell'anno precedente sono soggetti a controllo mediante sorteggio effettuato da apposita commissione nominata con Determina Dirigenziale n. 72 R.G. 323 del 03/04/2015.
Il deposito non e' soggetto a costi.
L'APE ha validita' 10 anni dalla data di emissione.
Sono pubblicizzati i verbali dei sorteggi e dei controlli effettuati.
Il 15/07/2015 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 della G.U. i nuovi decreti sull'efficienza energetica riguardanti le nuove modalita' di calcolo e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica al nuovo quadro normativo.
Con il terzo decreto sono state aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica.
I nuovi decreti sono entrati in vigore il 01/10/2015.
Dal 01/10/2015 e' entrata in vigore la nuova modulistica per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Decreti 26/06/2015 Ministero dello Sviluppo Economico
G.U. 15/07/2015 S.O. n 39
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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