Edilizia - Certificazione energetica degli edifici

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 14 Marzo 2024

Descrizione

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere redatto per nuove costruzioni, ristrutturazione di edifici, stipula di atti di compravendita e di locazione.

Dal 1° gennaio 2017, a seguito della l.r. 85/2016, cessa l'obbligo di invio al Comune di copia dell'APE in caso di compravendita o locazione.

Modalità di richiesta

L'APE deve essere firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net. Non è prevista modulistica specifica di accompagnamento.

Requisiti del richiedente

L'APE deve essere rilasciato da un soggetto certificatore in possesso dei requisiti di legge.

Iter procedura

Gli APE depositati nell'anno precedente sono soggetti a controllo mediante sorteggio effettuato da apposita commissione nominata con Determina Dirigenziale n. 72 R.G. 323 del 03/04/2015.

Costi

Il deposito non e' soggetto a costi.

Tempi

L'APE ha validita' 10 anni dalla data di emissione.

Modalità di fruizione

Sono pubblicizzati i verbali dei sorteggi e dei controlli effettuati.

Informazioni

Il 15/07/2015 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 della G.U. i nuovi decreti sull'efficienza energetica riguardanti le nuove modalita' di calcolo e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica al nuovo quadro normativo.

Con il terzo decreto sono state aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica.

I nuovi decreti sono entrati in vigore il 01/10/2015.

Avvertenze

Dal 01/10/2015 e' entrata in vigore la nuova modulistica per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica.

 

 

Normativa di riferimento

Decreti 26/06/2015 Ministero dello Sviluppo Economico

G.U. 15/07/2015 S.O. n 39

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Pratiche Edilizie - Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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