Al link http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia è scaricabile tutta la modulistica aggiornata. Prima della presentazione della pratica si prega di verificare che i modelli utilizzati corrispondano a quelli pubblicati.
La certificazione di agibilita' delle unita' immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico e accessibilita'.
Si comunica che dal 01/01/2020, con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio, le pratiche edilizie dovranno essere presentate eclusivamente tramite portale telematico, se disponibili le relative procedure.
Le istanze trasmesse con altra modalità (pec o cartacea) saranno dichiarate irricevibili.
L'agibilita' è attestata da un professionista abilitato.
L'invio tramite portale prevede una procedura guidata, che recepisce la modulistica adottata da Regione Toscana.
Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m".
La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.).
Nel caso in cui i documenti siano stati firmati in originale cartaceo e successivamente acquisiti in formato .pdf, devono essere comunque firmati digitalmente e conservati presso lo studio o il domicilio dell'interessato.
Con Delibera di Giunta n. 356 del 28/12/2017 sono stati integrati ed aggiornati gli importi dovuti per diritti di segreteria e rimborsi spese forfettarie per le procedure di competenza del Settore. I nuovi importi sono scaricabili qui. Per gli importi relativi a pratiche di edilizia produttiva consultare gli allegati alla delibera o contattare direttamente gli uffici SUAP.
L'agibilita' decorre dalla data in cui l'attestazione perviene allo sportello unico.
La mancata presentazione dell'attestazione comporta l'applicazione di un sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.
Art. 24 e art. 25 del D.P.R. 380 del 06/06/2001
Art. 149 e art. 150 della L.R.T. 65/2015
Art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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