E' possibile autenticare qualsiasi tipo di documento, purché vengano presentati al dipendente incaricato fotocopia ed originale.
L'autentica della copia può essere effettuata, oltre che dai dipendenti assegnati all'ufficio Certificazioni e Carte d'identità, dal responsabile del procedimento e dal dipendente incaricato di ricevere la documentazione.
In sostituzione dell'autentica di copia è possibile presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il dichiarante attesta che la copia di un atto o documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio è conforme all'originale.
€ 16,52 ogni quattro facciate
L'autentica viene effettuata immediatamente allo sportello.
Qualora il numero delle copie sia superiore a cinque, i documenti devono essere lasciati all'ufficio che provvede all'autentica dopo la chiusura al pubblico.
Agli uffici della pubblica amministrazione è possibile presentare, in sostituzione delle copie autenticate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il dichiarante attesta che la copia di un atto o documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio è conforme all'originale.
D.P.R. n.445 /2000
(Testo Unico sulla documentazione amministrativa artt.18 e 19)
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di diniego può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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