Si tratta di una dichiarazione con la quale l'interessato dichiara di conoscere stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, ma dei quali egli abbia diretta conoscenza. Il dichiarante sottoscrive la dichiarazione davanti al dipendente dell'ente che la riceve oppure può inviarla, dopo averla sottoscritta, per pec, posta, fax o tramite terza persona con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita di autentica di firma, a meno che:
La dichiarazione non può contenere:
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide finchè non mutano i fatti oggetto di dichiarazione.
Coloro che intendono rilasciare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà devono essere maggiorenni.
Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore; per gli interdetti, la dichiarazione va sottoscritta dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
La dichiarazione di chi non può firmare è raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Anche i cittadini stranieri possono rendere tale dichiarazione nei casi seguenti:
Qualora la dichiarazione sostitutiva necessiti di autentica di firma occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe muniti di un documento di identità e firmare la dichiarazione davanti all'ufficiale d'anagrafe incaricato.
La dichiarazione sostitutiva senza firma autenticata è gratuita.
Per la dichiarazione sostitutiva con autentica di firma il costo è di € 16,52.
Le dichiarazioni false espongono a responsabilità penale e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere usate anche tra soggetti privati che vi consentano.
Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di diniego di autentica può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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